La riforma dell’artigianato muove il primo passo: il Consiglio dei ministri del 28 ottobre ha approvato in esame preliminare il decreto legislativo che aggiorna la legge quadro n. 443 del 1985. Il testo cambia le regole sul responsabile tecnico, lega la qualifica artigiana delle società al capitale anziché al numero dei soci, consente fino a tre unità locali anche fuori provincia e semplifica l’iscrizione all’albo.
In sintesi
- Il decreto attua la delega dell’articolo 15 della legge annuale PMI (legge 11 marzo 2026, n. 34).
- Requisiti tecnico-professionali: possono essere posseduti anche da un collaboratore nominato responsabile tecnico.
- Società artigiane (escluse Spa e Sapa): conta la maggioranza del capitale detenuta dai soci che lavorano nell’impresa, non più il numero dei soci.
- Fino a tre unità locali artigiane, anche fuori dalla circoscrizione della Camera di commercio della sede.
- Iscrizione, variazioni e cessazione all’albo tramite Comunicazione unica.
- Prossimi passaggi: intesa in Conferenza e pareri delle Commissioni parlamentari, poi l’esame definitivo.
La riforma dell’artigianato, da dove nasce il decreto
La legge quadro sull’artigianato è in vigore dall’8 agosto 1985 e in quarant’anni è stata ritoccata solo marginalmente, mentre il modo di produrre delle piccole imprese è cambiato profondamente. Il decreto approvato a Palazzo Chigi, su proposta del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, dà attuazione alla delega contenuta nella legge annuale sulle piccole e medie imprese approvata a marzo. Secondo il comunicato del Consiglio dei ministri n. 195, l’obiettivo è adeguare la disciplina «all’evoluzione tecnologica e ai nuovi assetti di mercato».
Per la riforma dell’artigianato si tratta di un esame preliminare: il testo non è ancora legge. Prima del via libera definitivo servono l’intesa con le Regioni, competenti in materia di artigianato, e i pareri delle Commissioni parlamentari. Il contenuto potrà quindi ancora cambiare.
Il responsabile tecnico non deve più essere il titolare
Per le attività che richiedono una preparazione specifica (si pensi a impiantisti, autoriparatori, acconciatori), oggi è in genere l’imprenditore artigiano a dover possedere i requisiti professionali. Con la riforma potranno essere in capo anche a un collaboratore che assume la qualifica di responsabile tecnico. Se quest’ultimo è temporaneamente impedito, l’impresa potrà nominare un sostituto per un massimo di 30 giorni, prorogabili fino a 90 per motivi di salute o altre cause documentate. È una norma che dà continuità operativa alle botteghe in cui la figura tecnica è una sola.
Società artigiane: conta il capitale, non il numero dei soci
È probabilmente la novità di maggiore impatto sugli assetti societari. Per le imprese artigiane costituite in forma di società (escluse le società per azioni e in accomandita per azioni) la qualifica non dipenderà più dalla composizione numerica della compagine, ma dal capitale: la maggioranza deve essere detenuta da soci che lavorano in misura prevalente nel processo produttivo, e il lavoro deve restare preminente rispetto al capitale. In pratica diventa più semplice far entrare soci di capitale, ad esempio per finanziare la crescita o gestire un passaggio generazionale, senza perdere lo status artigiano.
Fino a tre unità locali, anche fuori provincia
L’impresa potrà contare su un massimo di tre unità locali artigiane, anche al di fuori della circoscrizione della Camera di commercio in cui ha sede. Le unità locali potranno ospitare fasi del processo produttivo oppure attività amministrative e gestionali, a condizione che direzione e gestione restino in capo all’imprenditore artigiano, anche attraverso strumenti digitali. Un riconoscimento esplicito del fatto che oggi un laboratorio si può coordinare anche da remoto.
Consorzi, semplificazione e Commissione consultiva
Per individuare le PMI che possono partecipare ai consorzi e alle società consortili artigiane si farà riferimento alla definizione europea della raccomandazione 2003/361/CE (meno di 250 addetti e soglie di fatturato o bilancio). Sul fronte burocratico, iscrizione all’albo delle imprese artigiane, variazioni e cessazione passeranno dalla Comunicazione unica d’impresa, lo stesso canale telematico già usato per il Registro delle imprese.
Il decreto apre inoltre alla figura del maestro artigiano e alla bottega-scuola: saranno Regioni e Province autonome, sentite le associazioni di categoria, a definire come riconoscerle, anche attraverso la bilateralità prevista dai contratti collettivi. Presso il MIMIT nascerà infine una Commissione consultiva per l’artigianato, chiamata a esprimere pareri sulla programmazione nazionale del settore e sull’aggiornamento dell’elenco delle attività artigiane.
Il nodo dei limiti dimensionali
Il comunicato del Governo non interviene sui limiti di dipendenti fissati dall’articolo 4 della legge 443/1985, che restano il tema più discusso della riforma dell’artigianato. Nelle ultime settimane le associazioni artigiane, a partire da Confartigianato e CNA, hanno chiesto margini più ampi per crescere senza perdere la qualifica, mentre Confindustria e Confapi hanno sollevato dubbi sugli effetti in termini di concorrenza e di costo del lavoro. Sarà uno dei punti da seguire nel percorso parlamentare.
Cosa significa per le imprese
Per le imprese artigiane la riforma dell’artigianato promette soprattutto flessibilità organizzativa: più libertà nella scelta di chi garantisce i requisiti tecnici, compagini societarie aperte a soci di capitale, sedi operative distribuite sul territorio e meno adempimenti per l’albo. Chi sta valutando un ingresso di nuovi soci, un’apertura in un’altra provincia o un passaggio generazionale farà bene a seguire l’iter del decreto, e a confrontarsi con il proprio consulente o con l’associazione di categoria prima di modificare l’assetto dell’impresa. Gli aggiornamenti sulle norme per le PMI sono nella sezione Normative e Compliance.
Fonti: Consiglio dei ministri, comunicato n. 195 del 28 ottobre 2026; legge 8 agosto 1985, n. 443 (Normattiva); raccomandazione 2003/361/CE (EUR-Lex).










