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Cumulabilità incentivi industria 4.0 e fondi PNRR: Ok dalla Ragioneria dello Stato

Nei giorni scorsi abbiamo assistito, dopo l’approvazione della Legge di Bilancio 2022, che attinge anche ai Fondi messi a disposizione dall’UE sotto forma di finanziamenti a fondo perduto o prestiti, attraverso lo strumento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ad una discussione sui mass media rispetto alla presunta inapplicabilità del principio di cumulabilità degli aiuti forniti con il credito di imposta industria 4.0, per gli investimenti fatti dalle imprese per nuovi beni strumentali con le caratteristiche dell’Allegato A della Legge di Bilancio 2016 ed altri aiuti, ritenuti in precedenza cumulabili dalla circolare 9E del 2021 dell’Agenzia delle Entrate.

Di Marco Catalani
31/12/2021
in Notizie
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La diatriba montata all’improvviso nei giorni scorsi sembrava persino mettere a rischio gli investimenti già “prenotati” nel corso del 2021 dagli imprenditori versando il 20% di anticipo necessario ai propri fornitori, magari fatto proprio perché reso sostenibile dagli incentivi attualmente proposti dal MISE con il credito di imposta industria 4.0.

Dopo qualche momento di incertezza e l’attesa di maggiori informazioni, è arrivata finalmente a fine anno una buona notizia dalla Ragioneria dello Stato: con circolare 33 del 31 dicembre 2021 infatti viene meglio specificato che continua ad essere possibile cumulare gli incentivi industria 4.0 con altri aiuti, nonostante i primi siano ormai finanziati con i fondi europei concessi ed utilizzati in Italia attraverso il PNRR.

Intanto la Circolare fa un chiarimento tra i concetti di cumulo e di doppio aiuto e recita testualmente:

“È opportuno, in primo luogo, precisare che le due nozioni sopra richiamate si riferiscono a due principi distinti e non sovrapponibili. In particolare, il divieto di doppio finanziamento, previsto espressamente dalla normativa europea, prescrive che il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura. Si tratta di un principio generale di sana gestione finanziaria applicabile al bilancio dell’Unione europea, ma valido quale regola generale anche per l’ordinamento interno.”

 

Poi passa a definire meglio la questione della cumulabilità, su cui sembra proprio non ci siano dubbi sulla sua applicabilità:

“ Il concetto di cumulo, viceversa, si riferisce alla possibilità di stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico di un intervento, che vengono in tal modo “cumulate” a copertura di diverse quote parti di un progetto/investimento. Tale fattispecie è prevista e consentita nell’ambito dei PNRR dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241, che recita: “Il sostegno fornito nell’ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) si aggiunge al sostegno fornito nell’ambito di altri programmi e strumenti dell’Unione”. È pertanto prevista la possibilità di cumulare all’interno di un unico progetto fonti finanziarie differenti “…a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo” (divieto di doppio finanziamento).”

Per una migliore comprensione la circolare circoscrive testualmente un esempio pratico di applicazione che riportiamo di seguito:

 

“A titolo esemplificativo, se una misura del PNRR finanzia il 40% del valore di un bene/progetto, la quota rimanente del 60% può essere finanziata attraverso altre fonti, purché si rispettino le disposizioni di cumulo di volta in volta applicabili e, complessivamente, non si superi il 100% del relativo costo. In quest’ultimo caso, parte dei costi sarebbero infatti finanziati due volte e tale fattispecie sarebbe riconducibile all’interno del cosiddetto “doppio finanziamento”, di cui è fatto sempre divieto.”

La Ragioneria dello Stato chiude la circolare con un riferimento specifico agli aiuti previsti dal Piano Transizione 4.0 e conferma quanto segue:

“Quanto sopra esposto vale anche per la misura PNRR Transizione 4.0 che prevede la concessione di un credito d’imposta per le imprese che investono in tecnologie 4.0 e in Ricerca e sviluppo. In tale fattispecie, laddove l’investimento risultasse in parte finanziato da altre risorse pubbliche, è ammesso il cumulo con il credito d’imposta (fino a concorrenza del 100% del costo dell’investimento), esclusivamente per la parte di costo dell’investimento non finanziata con le altre risorse pubbliche.”

Insomma un’ottima notizia per gli imprenditori che stanno continuando ad investire per migliorare la produttività, l’efficienza e la sicurezza dei propri impianti produttivi e stanno generando un volano di sviluppo con l’acquisto di nuovi macchinari, innescando un circolo virtuoso supportato con grande lungimiranza dalle misure proposte dallo Stato.

Maggiori informazioni direttamente sul link in cui è stata pubblicata la circolare visibile da qui.

Tags: industria 4.0pnrr
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