Rendicontazione di sostenibilità, il perimetro delle imprese obbligate si restringe: per gli esercizi 2026 e 2027 la normativa italiana sul reporting di sostenibilità (CSRD) non si applica alle società con ricavi fino a 450 milioni di euro o con non più di 1.000 dipendenti medi. Lo prevede l’articolo 10 del decreto-legge 23 ottobre 2026, n. 193, in vigore dal 24 ottobre.
In sintesi
- Il DL 193/2026 (Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2026) aggiunge il comma 3-bis all’articolo 17 del D.Lgs. 125/2024.
- Per gli esercizi che iniziano tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2027 l’obbligo non scatta per le imprese con ricavi fino a 450 milioni o fino a 1.000 dipendenti medi.
- Le soglie si calcolano su base individuale o, se del caso, consolidata.
- Restano ferme le regole per le imprese di Paesi terzi. Il decreto va convertito in legge entro 60 giorni.
Cosa prevede il decreto
La norma arriva in un provvedimento dedicato soprattutto ad autotrasporto, agricoltura e pesca. Il decreto-legge n. 193 del 23 ottobre 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247, contiene infatti all’articolo 10 una disposizione intitolata “Applicazione del decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125”, cioè il testo con cui l’Italia ha recepito la direttiva europea CSRD sulla rendicontazione di sostenibilità.
L’articolo aggiunge un nuovo comma 3-bis all’articolo 17 del D.Lgs. 125/2024. In deroga ai commi precedenti, per gli esercizi finanziari che iniziano tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2027 il decreto «non si applica in ogni caso alle imprese» che, su base individuale o consolidata, non superano 450 milioni di euro di ricavi netti delle vendite e delle prestazioni oppure 1.000 dipendenti occupati in media durante l’esercizio.
Chi resta obbligato alla rendicontazione di sostenibilità
Secondo la lettura prevalente tra gli addetti ai lavori, le due soglie sono alternative: basta rispettarne una per essere esclusi. Di conseguenza, per il biennio 2026-2027 restano tenute alla rendicontazione di sostenibilità solo le imprese che superano entrambi i limiti, cioè oltre 1.000 dipendenti medi e oltre 450 milioni di ricavi. Il testo usa l’espressione “in ogni caso”, che lascia intendere un esonero valido per tutte le imprese entro le soglie, comprese quelle che già oggi redigono la rendicontazione perché erano soggette alla vecchia dichiarazione non finanziaria.
Il decreto precisa poi che resta fermo quanto previsto dall’articolo 5 del D.Lgs. 125/2024 per le imprese di Paesi terzi, che segue regole e tempi propri. L’esonero riguarda gli esercizi che iniziano nel 2026 e nel 2027: la rendicontazione sull’esercizio 2025 non è toccata dalla nuova norma.
Un decreto da convertire in legge
Trattandosi di un decreto-legge, la disposizione è già efficace: secondo l’articolo 11, il provvedimento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, quindi il 24 ottobre. Il Parlamento dovrà però convertirlo in legge entro 60 giorni, cioè entro il 22 dicembre 2026, e in quella sede il testo potrebbe essere modificato. Per le imprese interessate è quindi prudente seguire l’iter di conversione prima di considerare definitivo l’esonero.
La misura si inserisce nel percorso di semplificazione degli obblighi ESG avviato a livello europeo, che ha già portato a rinviare e ridimensionare gli adempimenti previsti dalla CSRD per molte aziende. Gli aggiornamenti su questi temi sono raccolti nella nostra sezione Normative e Compliance.
Cosa significa per le imprese
Per molte società di medie e grandi dimensioni, il decreto alleggerisce un adempimento costoso in termini di raccolta dati, consulenze e attestazione da parte del revisore. Chi rientra nelle soglie può rivedere i piani di lavoro sul reporting 2026, valutando con il proprio revisore e i consulenti l’effettivo perimetro, soprattutto nei gruppi in cui il calcolo va fatto su base consolidata.
Esonero dall’obbligo, però, non significa disinteresse per la sostenibilità. Banche, grandi clienti e committenti continuano a chiedere informazioni ESG ai fornitori, anche alle PMI che non sono mai state obbligate al reporting. Mantenere un sistema minimo di raccolta di dati su energia, emissioni e lavoro resta quindi utile per l’accesso al credito e per restare nelle filiere delle imprese più grandi.
Fonti: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale n. 247 del 23 ottobre 2026, decreto-legge 23 ottobre 2026, n. 193, artt. 10 e 11.








