L’11 novembre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, con entrata in vigore dal 12 novembre 2021, il
D.L. 11 novembre 2021, n. 157, il cosiddetto “Decreto anti-frodi”, che introduce alcune misure finalizzate a
contrastare le frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche.
In particolare:
- nell’ambito delle detrazioni riconosciute per gli interventi edilizi, viene esteso
l’obbligo del visto di conformità:
a. alle ipotesi in cui il Superbonus sia utilizzato dal beneficiario in detrazione
nella propria dichiarazione dei redditi, tranne nei casi in cui la dichiarazione
stessa sia presentata direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d’imposta;
b. ai casi di cessione del credito o sconto in fattura relativi alle detrazioni
fiscali per lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus; - introdotta la possibilità per l’Agenzia Entrate di sospendere fino a 30 giorni
l’efficacia delle comunicazioni su cessioni del credito o sconti in fattura
inviate alla stessa Agenzia che presentano particolari profili di rischio, ai fini del
relativo controllo preventivo. Modalità e termini per l’attuazione dei controlli saranno
stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia Entrate; - per lo svolgimento delle attività di controllo di competenza dell’Agenzia Entrate, è
previsto l’utilizzo dei poteri previsti in materia di imposte dirette e di IVA e dell’atto di
recupero, disciplinato dall’art. 1, commi 421 e 422, della legge 30 dicembre 2004, n.
311.
Inoltre, la bozza della legge di Bilancio per il 2022, non ancora nella versione definitiva, prevede la conferma
fino al 2024 della possibilità di optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito con
riferimento a tutte le detrazioni edilizie “ordinarie” e non soltanto per il Superbonus. Si dovrà però
attendere il testo definitivo e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.