Si tratta del decreto con il quale il Mef dispone la proroga dei termini per l’invio dei dati delle spese
sanitarie relative agli anni 2021 e 2022, formalizzando il rinvio all’8 febbraio 2022
della scadenza del 31 gennaio prevista per la trasmissione delle spese sostenute
nel secondo semestre 2021, come anticipato con il Provvedimento dell’Agenzia Entrate
n. 28825 del 28 gennaio 2022.
Il decreto conferma inoltre anche per l’anno 2022 la periodicità semestrale dell’invio dei
dati, anziché mensile.
In particolare, le nuove scadenze stabilite dal provvedimento, sono le seguenti:
• 8 febbraio 2022, per le spese sostenute nel secondo semestre 2021;
• 30 settembre 2022, per le spese sostenute nel primo semestre 2022;
• 31 gennaio 2023, per le spese sostenute nel secondo semestre 2022;
• fine del mese successivo alla data del documento fiscale, per le spese sostenute
dal 1° gennaio 2023.
Per la trasmissione di eventuali correzioni ai dati delle spese effettuata nel 2021 e
trasmessi al Sistema tessera sanitaria, il termine è fissato al 15 febbraio 2022.
ASSISTENZA FISCALE
Certificazione unica (CU2022): consegna e trasmissione entro il 16 marzo 2022
Dopo l’approvazione del modello (con le relative istruzioni) per la Certificazione Unica
2022 (con Provvedimento 14 gennaio 2022, n. 11169), l’Agenzia delle Entrate ha
pubblicato i software di compilazione e di controllo utili per predisporre e verificare il
modello inerente i redditi percepiti nel 2021.
Il software di compilazione permette appunto la compilazione della Certificazione Unica
relativa ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi
diversi e redditi da locazioni brevi e la creazione del relativo file da inviare
telematicamente.
Il software di controllo invece consente di evidenziare, tramite appositi messaggi di errore,
le anomalie o incongruenze riscontrate tra i dati contenuti nel modello di dichiarazione e
nei relativi allegati e le indicazioni fornite dalle specifiche tecniche e dalla circolare dei
controlli. Già dall’anno scorso, è stata disposta la cosiddetta “data unica” e quindi i sostituti
d’imposta devono rilasciare le certificazioni ai percipienti e trasmettere le certificazioni in
via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 2022.
L’Agenzia delle Entrate ha inoltre specificato che la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili con
dichiarazione dei redditi precompilata può avvenire entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), cioè entro il 31 ottobre 2022.