La nuova Legge di Bilancio 2023 ha stabilito una totale riscrittura del sistema delle eccezioni previste dall’art.9, comma 2 del c.d. Decreto Aiuti-quater per l’utilizzo del Superbonus con aliquota al 110% di credito di imposta anche sulle spese sostenute dai soggetti ammissibili nel corso del 2023.
L’utilizzo del Superbonus con il 110% di aliquota è previsto per le spese edili comprese all’interno dei lavori ammissibili al bonus per le spese sostenute nel 2023 dai seguenti soggetti:
- persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, proprietarie o comproprietarie di edifici da 2 a 4 u.i. autonomamente accatastate, che abbiano presentato la CILAS entro il 25 dicembre 2022;
- ai condomini o assimilati tali che:
- entro il 18 novembre 2022 abbiano deliberato l’approvazione dell’esecuzione dei lavori ed entro il 31 dicembre 2022 abbiano presentato la CILAS;
- tra il 19 e il 24 novembre 2022 abbiano deliberato l’approvazione dell’esecuzione dei lavori ed entro il 25 novembre 2022 abbiano presentato la CILAS;
- agli interventi di demolizione e ricostruzione con istanza per l’acquisizione del titolo presentata entro il 31 dicembre 2022.
Per poter provare l’effettiva data di approvazione della delibera di esecuzione dei lavori dovrà essere attestata con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 dall’amministratore di condominio o nel caso ci trovassimo nelle fattispecie di condomini in cui non vi sia l’obbligo di nominare l’amministratore, l’autocertificazione deve essere sottoscritta da parte del condomino che ha presieduto l’assemblea condominiale per la delibera.
Per i seguenti soggetti il superbonus diminuirà la sua aliquota dal 110% al 90% sulle spese sostenute dall’1 gennaio al 31 dicembre 2023, per poi diminuire progressivamente al 70% nel 2024 e 65% nel 2025:
- dai condomini o assimilati tali per la presenza di parti comuni di cui all’art. 1117 del codice civile;
- dalle persone fisiche proprietarie e comproprietarie con altre persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, di edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate;
- dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale.
Per le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari o unità immobiliari con accesso autonomo e funzionalmente indipendenti, nel caso abbiano eseguito il 30% dell’intervento complessivo entro il 30 settembre 2022, il superbonus 110% potrà essere utilizzato sulle spese sostenute fino al 31 marzo 2023.
Le persone fisiche di cui al precedente capoverso potranno inoltre utilizzare il superbonus con aliquota al 90% per gli interventi avviati a partire dal primo gennaio 2023, sulle spese sostenute in tutto il corso del 2023, a condizione che:
- il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare;
- la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale;
- il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, determinato utilizzando la procedura di cui all’art. 119, comma 8-bis.1 del Decreto Rilancio e il quoziente familiare di cui alla Tabella 1-bis, allegata al D.L. n. 34/2020 stesso.
Una notevole restrizione quindi per le abitazioni principali singole, prevista per il prossimo anno.
Una modifica inoltre è attesa per quanto riguarda le cessioni del credito di imposta maturato per le operazioni connesse agli interventi edili afferenti al Superbonus.
Si tratta di una modifica retroattiva al meccanismo di cessione del credito, stabilendo la possibilità di tre cessioni al posto delle due attualmente previste, effettuate a favore di banche e intermediari finanziari.