L’art. 4 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (il cosiddetto “Decreto Sostegni”), convertito con
modificazioni in Legge 21 maggio 2021, n. 69, ha introdotto la possibilità di accedere ad una nuova
definizione dei carichi di importo ridotto affidati all’agente della riscossione, consistente
nell’annullamento, in presenza di particolari condizioni, dei debiti fiscali fino a 5.000 euro.
In merito, l’Agenzia Entrate, in collaborazione con l’Agenzia Entrate – Riscossione, tramite la
Circolare n. 11/E del 22 settembre 2021, ha fornito alcuni importanti chiarimenti ed indicazioni.
Oltre ai chiarimenti sui debiti che possono essere annullati, sui contribuenti che possono
beneficiare della misura e sulle tempistiche, di particolare interesse è la parte del documento in cui
l’Agenzia spiega i criteri di determinazione del limite di reddito di 30.000 euro riferito al 2019,
superato il quale il contribuente esce dall’ambito applicativo dello stralcio.
Debiti stralciabili ed esclusi
Il “Decreto Sostegni” prevede l’annullamento automatico di tutti i debiti che alla data del 23
marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto legge) risultavano di importo residuo non
superiore a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e
sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31
dicembre 2010.
Restano esclusi dal computo gli aggi di riscossione, gli interessi di mora e le eventuali spese di
procedura.
Il limite di 5.000 euro è determinato non con riferimento all’importo complessivo della cartella di pagamento, ma in relazione agli importi dei «singoli carichi» contenuti nella stessa. La disposizione è valida per tutti i carichi affidati all’agente della riscossione da qualunque ente creditore, pubblico e privato, che sia ricorso all’utilizzo del sistema di riscossione a mezzo ruolo, fatti salvi i debiti espressamente esclusi.
Da un punto di vista temporale, l’agevolazione fa riferimento a debiti di importo “residuo” alla data
del 23 marzo 2021, pertanto rientrano nello stralcio anche i carichi originariamente di
importo superiore a 5.000 euro, ma che, ad esempio, a seguito di un provvedimento di sgravio o
di un pagamento parziale, anche in attuazione di definizioni agevolate, alla predetta data
risultino al di sotto della soglia dei 5.000 euro.
Per individuare i carichi definibili occorre, poi, fare riferimento non alla data di notifica della cartella
di pagamento, ma alla data di affidamento del carico all’agente della riscossione.
Beneficiari dello stralcio
I debiti che possono essere oggetto di stralcio devono riferirsi:
• alle persone fisiche che hanno percepito, nell’anno d’imposta 2019, un reddito
imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro. Per l’individuazione del
reddito si considera la somma di:
o reddito imponibile Irpef;
o reddito assoggettato alla cedolare secca;
o reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in
applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o
professioni.
• ai soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta in
corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui
redditi fino a 30.000 euro.
La procedura per l’annullamento dei debiti
L’Agenzia Entrate – Riscossione ha trasmesso all’Agenzia Entrate un elenco dei possibili
beneficiari dell’agevolazione, ossia dei soggetti che godono dei requisiti oggettivi sopra descritti.
L’Agenzia Entrate individua quindi i soggetti per i quali non ricorrono i requisiti reddituali e
comunica alla Riscossione i codici fiscali dei soggetti che, sulla base delle dichiarazioni dei redditi
e delle certificazioni uniche presenti nella propria banca dati, risultano avere conseguito redditi
imponibili superiori ai limiti previsti e per i quali quindi non si procederà all’annullamento.
ATTENZIONE: Successivamente, l’annullamento dei debiti, che sarà effettuato alla data del
31 ottobre 2021, avverrà automaticamente.
L’agente della riscossione provvede in autonomia allo stralcio senza inviare alcuna comunicazione
al contribuente, che può tuttavia verificare l’intervenuto annullamento dei debiti attraverso la
consultazione della propria situazione debitoria che può essere richiesta con le modalità rese
disponibili dall’agente della riscossione.
Nel caso di debiti oggetto di coobbligazione, l’annullamento non opera se il codice fiscale di
almeno uno dei risulta con un reddito superiore al limite stabilito per lo Stralcio, in quanto, in caso
di coobbligazione, la pretesa e, quindi, il carico sono da ritenersi unitari.