Dal 24 agosto 2023 scatta l’obbligo di formazione per i lavoratori autonomi e dipendenti che fanno un uso professionale dei prodotti chimici contenenti diisocianati, una novità in ambito sicurezza sul lavoro, che deriva dall’applicazione di un nuovo regolamento Europeo.
Il Regolamento CE n. 1907/2006 REACH
Il Regolamento CE n. 1907/2006, meglio noto come Regolamento REACH, rappresenta una norma integrata per la registrazione, valutazione ed autorizzazione delle sostanze chimiche e dei preparati che ha come obiettivo quello di assicurare nell’area UE un livello di protezione della salute delle persone e della tutela dell’ambiente, senza perdere di vista l’innovazione e la competitività dell’industria chimica europea.
Con il recente Regolamento UE 2020/1149 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 agosto 2020 si apportavano una serie di modifiche al Regolamento REACH e tra l’altro vi è una novità in merito all’immissione sul mercato e all’uso di diisocianati o di sostanze che li contengono con concentrazioni maggiori dello 0,1% rispetto al peso.
Cosa sono i diisocianati e in quali prodotti chimici si trovano
I diisocianati sono un gruppo molto ampio di composti chimici caratterizzati dalla presenza di due unità di cianati ed un’unità di idrocarburi alifatici o aromatici; essi sono classificati in modo armonizzato come sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1 e come sensibilizzanti della pelle di categoria 1 e sono presenti in particolare in schiume, sigillanti e rivestimenti e sono pertanto di uso piuttosto comune nelle produzioni chimiche e nell’uso quotidiano che l’utente può farne di prodotti che li contengono.
I prodotti che possono contenere diisocianati sono moltissimi, in particolare:
- schiume poliuretaniche (ma in molte la percentuale è sotto lo 0,1%);
- colle poliuretaniche, il più delle volte difenilmetano diisocianato MDI (anche qui in molte la percentuale di diisocianato è sotto allo 0,1%);
- catalizzatori di molte vernici bicomponenti, non solo per le poliuretaniche ma a volte anche per le vernici all’acqua;
- resine bicomponenti, adesivi, sigillanti, isolanti,vernici a base poliuretanica.
Si comprende bene come questi prodotti siano di uso piuttosto comune in molti settori lavorativi, che spaziano dalle carrozzerie a molte lavorazioni dell’edilizia e simili (impiantisti, serramentisti, carpenteria, opere su tetti, esecuzione di cappotti degli edifici, opere per imbianchini), alla produzione di mobili, produttori di materie plastiche o componentistica per il settore automobilistico.
Nuove norme dal 24 agosto 2023 per l’uso professionale di diisocianati
Dal 24 agosto 2023, se contenuti in percentuali maggiori allo 0,1% nei prodotti chimici, per l’uso di prodotti contenenti diisocianati è prevista una restrizione per le aziende e i professionisti che devono garantire che gli utilizzatori professionali (i lavoratori dipendenti o autonomi) abbiano completato con esito favorevole un percorso di formazione sull’uso sicuro dei diisocianati prima di utilizzare le sostanze o le miscele che li contengono.
Pertanto per i lavoratori dipendenti o autonomi che manipolano prodotti contenenti diisocianati alle seguenti condizioni dovrà essere somministrato un corso di formazione per il loro utilizzo in sicurezza:
- Prodotti chimici contenenti diisocianati non completamente reagiti (ad esempio ancora caldi o appena reagiti) per applicazioni per fonderie;
- manutenzioni e riparazioni con prodotti che contengono diisocianati ;
- manipolazione all’aperto di formulazioni calde o bollenti (si intende in questo caso con temperatura >45° C) ;
- applicazioni di prodotti chimici contenenti diisocianati a spruzzo all’aperto, con ventilazione limitata o esclusivamente naturale, compreso anche in grandi capannini industriali ed applicazioni a spruzzo di questi prodotti ad alta pressione, come ad esempio schiume o elastomeri;
- per qualsiasi altro uso con una esposizione per via cutanea e/o per inalazione.
Norme e restrizioni per la messa in commercio di prodotti chimici contenenti diisocianati
Per i fornitori di prodotti contenenti diisocianati erano già previste restrizioni sulla loro messa in commercio dal 24 febbraio 2022 con riferimento alle diciture da riportare nell’imballaggio e in particolare a quella che il prodotto può essere utilizzato solo da persone opportunamente formate in merito a partire dal 24 agosto 2023.