La finalità del Fondo Nuove Competenze è di agevolare l’innalzamento del livello del capitale umano, offrendo ai lavoratori l’opportunità di acquisire nuove o maggiori competenze al fine di poter far incontrare le competenze richieste dalle aziende e quelle effettivamente possedute dai lavoratori, colmando i gap, con particolare riferimento ai settori della trasformazione digitale e alla economia circolare, temi preminenti di questo Bando.
La dotazione finanziaria è imponente ed ammonta ad 1 miliardo di euro a valere sulle risorse dell’iniziativa REACT-EU, affluite al Programma Operativo Nazionale Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione (PON SPAO).
Il Fondo Nuove Competenze opera a copertura degli oneri connessi al finanziamento delle intese di rimodulazione dell’orario di lavoro che dovranno essere sottoscritte entro il 31 dicembre 2022, così come previsto dal decreto interministeriale del 22 settembre 2022.
Il FNC rimborsa il costo delle ore di lavoro destinate alla frequenza dei percorsi di sviluppo delle competenze dei lavoratori pari al 60% per quanto riguarda la retribuzione oraria e interamente la parte che riguarda i contributi previdenziali.
L’istanza potrà essere presentata dalle aziende a partire dal 13 dicembre 2022 in modalità telematica secondo quanto stabilito con le istruzioni fornite sul Bando reperibile sul sito ufficiale dell’ANPAL e lo sportello sarà aperto fino al 28 febbraio 2023.
In sintesi ecco i dati che dovranno essere riportati nella piattaforma informatica di Anpal:
- anagrafica del datore di lavoro;
- anagrafica dell’ente formativo e dell’ente che esegue l’attestazione delle competenze acquisite, se diverso dal precedente;
- accordo collettivo di rimodulazione;
- progetto formativo per l’accrescimento delle competenze secondo le caratteristiche dell’ Avviso;
- dettaglio dei lavoratori coinvolti con indicazione dei codici fiscali, del numero di ore di riduzione dell’orario di lavoro da destinare ai percorsi di sviluppo delle competenze e valore del costo del lavoro stimato
All’istanza da inserire nella piattaforma informatica dovrà essere allegato anche l’ accordo collettivo conforme a quanto stabilito dall’art. 88, co. 1, del decreto-legge n. 34 del 2020
I progetti formativi, da attuarsi anche nel 2023, dovranno prevedere – per ciascun lavoratore coinvolto – una durata minima di 40 ore e massima di 200 ore.
Una novità rispetto al precedente avviso del 2021 riguarda i soggetti erogatori della formazione. Sono infatti individuabili come soggetti erogatori dei percorsi formativi tutti gli enti accreditati a livello nazionale o regionale, le Università statali e non statali legalmente riconosciute, gli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado, i Centri per l’Istruzione per gli Adulti-CPIA, gli Istituti Tecnici Superiori (ITS), i Centri di ricerca accreditati dal Ministero dell’Istruzione, anche in forma organizzata in reti di partenariato territoriali o settoriali.
A differenza della precedente tornata, il datore di lavoro che presenta istanza di ammissione a contributo non potrà essere soggetto erogatore della formazione.
L’attività di formazione potrà però essere finanziata dai Fondi Paritetici Interprofessionali aderenti all’iniziativa. L’elenco dei Fondi Paritetici Interprofessionali che abbiano manifestato ad ANPAL l’interesse a partecipare all’attuazione degli interventi del FNC sarà pubblicato sul sito di ANPAL, nella sezione dedicata, allo scadere dei 30 giorni previsti dal decreto per l’adesione.
Il datore di lavoro dovrà indicare, nell’istanza di ammissione a contributo, il Fondo Paritetico Interprofessionale al quale aderisce.
I progetti di sviluppo delle competenze sono finalizzati, di norma, al conseguimento di una qualificazione o di singole unità di competenza parte di essa, incluse nel Repertorio nazionale, nelle sue articolazioni regionali, e del rilascio di una attestazione finale di messa in trasparenza, validazione o certificazione ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 13 del 2013, secondo le Linee guida in materia di certificazione delle competenze adottate con il decreto interministeriale 5 gennaio 2021 e secondo le specifiche disposizioni regionali, anche ai fini della riconoscibilità e della spendibilità di sistema degli eventuali crediti formativi maturati.
Gli esiti dei percorsi formativi, ove riferiti al Repertorio nazionale o referenziati alle ADA dell’Atlante del Lavoro, sono attestati da un ente accreditato alla formazione professionale o da un ente titolato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 13 del 2013 secondo le Linee guida in materia adottate con decreto interministeriale 5 gennaio 2021.
- A questo proposito va inoltre detto che nel caso in cui la formazione sia finanziata da un Fondo Paritetico Interprofessionale aderente al FNC, le attestazioni possono essere prodotte dal soggetto erogatore della formazione secondo la disciplina prevista dal Fondo stesso; negli altri casi, le attestazioni devono essere prodotte dall’ente titolato nazionale o regionale con cui è stata realizzata la formazione o da un ente accreditato con il concorso dell’ente titolato nazionale o regionale medesimo.
Una volta approvato il corso esso dovrà essere concluso e rendicontato, per poter richiedere il saldo, sempre tramite la piattaforma informatica, al completamento delle attività di sviluppo delle competenze da parte dei lavoratori, entro e non oltre 150 giorni dalla data di comunicazione di approvazione dell’istanza. Potrà essere richiesta una anticipazione finanziaria del 40% tramite una specifica procedura garantita da fidejussione.
Una nuova grande opportunità per le imprese e per i lavoratori per poter cogliere i cambiamenti organizzativi legati alla trasformazione digitale e alla economia circolare per poter competere sul mercato globale.