Roma 01-07-2023. Il nuovo Accordo ADR 2023. Il 1° gennaio 2023 è entrato in vigore il Regolamento ADR 2023, ovvero l’ultimo aggiornamento all’Accordo europeo per il trasporto stradale di Merci pericolose (ADR). Il recepimento dell’aggiornamento biennale dell’ADR beneficia di un periodo transitorio sino al 30 giugno 2023: pertanto dal 1 luglio 2023 trova la sua completa applicazione.
Ma che cos’è l’ADR e chi riguarda?
ADR è l’acronimo di “Accord Dangereuses Route”, sintesi di “Accord europeen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route”, ossia “Accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada”. L’accordo originale è stato siglato a Ginevra il 30 settembre 1957 come European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road. Dopo tale data sarà aperto all’adesione.
I Paesi contraenti dell’Accordo sono ad oggi i seguenti: Albania, Andorra, Austria, Azerbaigian, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia,Danimarca, Estonia, EX-Repubblica Yugoslava di Macedonia,Federazione Russa, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda,Italia, Kazakistan, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Montenegro, Marocco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca,Repubblica di Moldavia, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia,Turchia, Ucraina, Ungheria.
L’ADR regolamenta in sostanza i seguenti aspetti del trasporto di merci pericolose: la classificazione delle merci, sostanze e miscele pericolose in riferimento al trasporto su strada; le procedure e prove che determinano la classificazione delle singole sostanze come pericolose; le condizioni di imballaggio delle merci, caratteristiche degli imballaggi e dei contenitori; le modalità costruttive dei veicoli e delle cisterne; i requisiti per il veicolo di trasporto, compresi i documenti di viaggio.
Quali sono le merci pericolose? Ecco di seguito un macro elenco di quelle che rientrerebbero nell’Accordo ADR suddivise nelle relative classi di appartenenza:
- Classe 1, Materiali e sostanze esplosive;
- Classe 2, Gas;
- Classe 3, Liquidi infiammabili;
- Classe 4.1, Materie solide infiammabili;
- Classe 4.2, Sostanze soggette ad autocombustione;
- Classe 4.3, Sostanze che, a contatto con l’acqua, sprigionano gas infiammabili;
- Classe 5.1, Prodotti comburenti;
- Classe 5.2, Perossidi organici;
- Classe 6.1, Sostanze tossiche;
- Classe 6.2, Materie infettive;
- Classe 7, Materiali radioattivi;
- Classe 8, Materiali corrosivi;
- Classe 9, Materiali con pericolosità varia e pericolosi per l’ambiente.
Ecco alcuni dei principali cambiamenti e chiarimenti inclusi nell’accordo ADR 2023. Sebbene non vi siano cambiamenti sostanziali, vi sono alcuni aggiornamenti e modifiche relativi a specifici aspetti tecnici.
Tra i principali cambiamenti vi è l’estensione dell’obbligo di nominare un consulente ADR a tutte le parti che trasportano o spediscono merci pericolose, compresi i trasportatori occasionali e quelli che trattano piccole quantità di materiali pericolosi. Questo tema era stato già affrontato dal MIT con la nota prot. n. 40141 del 21/12/2022 dove sono stati definiti meglio i casi di non obbligatorietà della nomina del consulente ADR per trasporto stradale di merci pericolose.
Il punto 1.8.3.2 dell’accordo ADR prevede che la nomina del consulente ADR si possa non applicare alle imprese:
- Nel caso in cui le loro attività riguardano quantitativi, per ogni unità di trasporto, che non superano i limiti definiti al punto 1.1.3.6. e al punto 1.7.1.4 come pure ai capitoli 3.3, 3.4 o 3.5 (punto 1.8.3.2, lettera a), dell’accordo ADR);
- Nel caso in cui le aziende non effettuano, a titolo di attività principale o accessoria, trasporti di merci pericolose od operazioni d’imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti, ma che effettuano occasionalmente trasporti nazionali di merci pericolose, o operazioni d’imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi (punto 1.8.3.2, lettera b), dell’accordo ADR).
Ci sono anche nuovi requisiti per gli estintori e le protezioni termiche di alcuni veicoli, nonché per le valvole di sicurezza delle cisterne che trasportano gas liquefatti infiammabili.
Altre modifiche includono nuove modalità di valutazione della quantità di rifiuti pericolosi trasportati e nuove esenzioni e definizioni per alcuni tipi di trasporto. L’accordo contiene anche aggiornamenti a vari capitoli e paragrafi, tra cui nuove definizioni e modifiche ai ruoli delle autorità e degli organismi di controllo.
Nel complesso, l’accordo ADR 2023 include una serie di aggiornamenti e perfezionamenti volti a migliorare la sicurezza e la responsabilità nel trasporto di merci pericolose.
Di seguito riportiamo le principali modifiche ai vari capitoli dell’Accordo ADR in vigore dal 2023:
Capitolo 1.1 Campo d’applicazione e applicabilità
– Aggiornamento della tabella 1.1.3.6 sulle Esenzioni concernenti le quantità trasportate per unità di trasporto definizioni, con la modifica delle materie della categoria 2.
– Nuovi paragrafi all’1.1.4.7 sui recipienti a pressione ricaricabili autorizzati dal Dipartimento di trasporti degli Stati Uniti d’America.
Capitolo 1.2.1 Definizioni
– Aggiornamento con delle nuove definizioni come “Involucro del recipiente a pressione” e “Materiale plastico riciclato” e modifica di alcune definizioni già presenti come “Recipiente a pressione”, “Pacco bombole”, “Chiusura”, “Equipaggiamento di servizio”.
Capitolo 1.6 Misure transitorie
– Sono state eliminate alcune delle misure transitorie in quanto scadute e sono state aggiunte alcune misure sui recipienti a pressione della classe 2 e sui container-cisterna.
– per quanto riguarda i veicoli sono state aggiunte delle nuove misure transitorie in merito all’utilizzo dei mezzi tipo EX/III e FL.
Capitolo 3.2 Lista delle merci pericolose
– Eliminazione del Numero ONU 1169 (ESTRATTI, AROMATICI, LIQUIDI) della classe 3;
– Cambio classe del Numero ONU 1891 (BROMURO DI ETILE), prima classe 6.1 ora classe 3 ed etichette 3 + 6.1;
– Possibilità di trasportare alla rinfusa gli imballaggi dimessi, vuoti, non ripuliti (ONU 3509), anche in veicoli telonati, containers telonati o containers per il trasporto alla rinfusa telonati (disposizione speciale VC1); Tale possibilità era già compresa nell’Accordo Multilaterale M329;
– Nuovo numero ONU 3550 (COBALTO DIIDROSSIDO IN POLVERE) della classe 6.1.
Capitolo 3.3 Disposizioni speciali applicabili ad alcune materie o oggetti
– Modifica di alcune disposizioni speciali come 119 e 291, con l’aggiunta di una nota sulle pompe di calore, 295 sull’applicazione agli estintori portatili, 363 sulla segnaletica di motori e macchine di una certa capacità, 389 inerenti le batterie al litio ionico o alle batterie al litio metallico e 663 con le specifiche nelle Disposizioni speciali sul trasporto degli imballaggi, dismessi, vuoti non ripuliti che presentano residui della classe 5.1;
– Nuove disposizioni speciali come la 396 relativa agli oggetti grandi e robusti che possono essere trasportati collegati con bombole di gas a certe condizioni e la 676 per il trasporto di colli contenenti materie soggette a polimerizzazione.
Capitolo 4.1 Utilizzo di imballaggi
– Nuova tabella con criteri di costruzione delle chiusure degli imballaggi della classe 2.
Capitolo 5.2 Marcatura ed etichettatura
– Modifica marchio dei colli contenenti pile o batterie al litio, togliendo la posizione per il numero di telefono per ulteriori informazioni:
Capitolo 5.4 Documentazione
– Semplificazione nella gestione dei rifiuti (chiarimento anche ai fini dell’applicazione dell’Accordo Multilaterale M329), inerente al peso stimato. Tale stima non è ammessa in caso di esenzione “parziale” ai sensi dell’1.1.3.6. Nel caso di stima del peso del rifiuto, deve essere indicato nel documento “QUANTITA’ STIMATA IN CONFORMITA’ AL 5.4.1.1.3.2”.
Capitolo 6.2 Costruzione e prove di recipienti a pressione
– Nuovi paragrafi con dettagli delle valutazioni e approvazioni dei recipienti a pressione, in particolare per quanto riguarda gli involucri dei recipienti a pressione.
Capitolo 6.5 Costruzione e prove IBC
– Nuove indicazioni sulla marcatura addizionale degli IBC fabbricati con materiale plastico riciclato.
Capitolo 6.8 Equipaggiamenti delle cisterne
– Obbligo d’installazione delle valvole di sicurezza sulle cisterne destinate al trasporto di gas liquefatti (non obbligatorio per le cisterne destinate al trasporto di gas compressi, gas liquefatti non infiammabili o gas disciolti). Le valvole di sicurezza, se installate devono soddisfare i requisiti da 6.8.3.2.9.1 a 6.8.3.2.9.5.
– Nuova marcatura da applicare sulle cisterne quando munite di valvola di sicurezza con le relative misure:
DR 2023 etichetta SV piccola ADR 2023 etichetta SV grande
Capitolo 6.9 Progettazione, ispezione, prove cisterne mobili
– Revisione sulla progettazione, costruzione, ispezione e prove delle cisterne mobili in materia plastica rinforzata di fibre (FRP);
Capitolo 6.13 Progettazione, costruzione, prove cisterne fisse e smontabili
– Nuovo capitolo sulla progettazione, costruzione, equipaggiamento, approvazione, prove e marcatura delle cisterne fisse e smontabili in materia plastica rinforzata di fibre (FRP).
Capitolo 7.2 Disposizioni concernenti il trasporto in colli
– Nuova Disposizione V15, relativa al trasporto degli IBC in veicoli chiusi o in contenitori chiusi.
Capitolo 7.5 Disposizioni relative al carico, allo scarico e alla movimentazione
– Modifica con delle indicazioni specifiche sui componenti strutturali dell’unità di carico da verificare previamente al carico della merce.
Capitolo 9.2 Prescrizioni relative alla costruzione dei veicoli
– Nuove indicazioni sul gruppo di propulsore elettrico, applicabile anche ai veicoli ibridi e la relativa prevenzione dei rischi di incendio.
Disponibili i due volumi del testo ADR 2023, al momento in lingua inglese e francese ai seguenti link: