Riportiamo di seguito le principali novità fiscali per il mese di settembre 2023
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
Ravvedimento speciale entro il 2 ottobre 2023
Il 2 ottobre (in quanto il 30 settembre cade di sabato) scade il termine per poter usufruire del cosiddetto
ravvedimento speciale, agevolazione introdotta dalla Legge di Bilancio 2023, art. 1, commi 174-178, Legge
n. 197/2022.
Il ravvedimento speciale permette di definire in via agevolata le violazioni afferenti ai dichiarativi
validamente presentati per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 o precedenti, con
riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate. Si deve trattare di violazioni non formali e
non rilevabili dal controllo automatizzato, non costatate alla data di versamento di quanto dovuto o della
prima rata con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione ed irrogazione delle
sanzioni, comprese le comunicazioni ex art. 36-ter del D.P.R. n. 602/1973.
La comunicazione delle somme dovute a seguito di definizione agevolata
Entro il prossimo 30 settembre 2023, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione trasmetterà ai contribuenti che ne
hanno fatto richiesta la Comunicazione delle somme dovute per la definizione agevolata. Per i soggetti con la
residenza, la sede legale o la sede operativa nei territori indicati dall’allegato n. 1 del decreto “Alluvione”, la
Comunicazione avverrà entro il 31 dicembre 2023.
La Comunicazione delle somme dovute contiene le seguenti informazioni:
• l’accoglimento o l’eventuale diniego della domanda di adesione;
• l’ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di definizione agevolata (“Rottamazionequater”);
• la scadenza dei pagamenti in base alla scelta che è stata indicata in fase di presentazione della
domanda di adesione:
o in un’unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023;
o oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni) consecutive, di cui le prime due, con
scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023. Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni,
andranno saldate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a
decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme
complessivamente dovute a titolo di definizione agevolata, le restanti rate invece saranno di
pari importo. Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per
cento annuo, a decorrere dal 1° novembre 2023;
• i moduli di pagamento precompilati;
- le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione dei pagamenti sul conto corrente.
In caso di accoglimento della dichiarazione di adesione, relativamente ai debiti per i quali vi è un importo da
pagare a titolo di definizione agevolata (lettere tipo AT e AP), la Comunicazione contiene il piano con la
ripartizione dell’importo dovuto in base alla soluzione di pagamento, scelta al momento dell’adesione (fino ad
un massimo di 18 rate).
Nel caso in cui il piano sia ripartito in più rate, il contribuente riceverà in allegato alla Comunicazione fino a
dieci moduli per il pagamento delle rate.
Prima della scadenza dell’undicesima rata, l’Agenzia delle entrate – Riscossione invierà gli ulteriori moduli di
pagamento da utilizzare per i pagamenti successivi.
IVA
I termini per l’adesione al regime OSS (One Stop Shop)
Il regime speciale dello sportello unico (One Stop Shop – OSS) è un regime che consente ai soggetti passivi
che forniscono servizi o cedono beni a consumatori dell’UE di dichiarare e pagare l’IVA in un unico Stato
membro, quello dove sono identificati. Lo Stato di identificazione provvederà poi alla ripartizione degli
importi agli Stati UE interessati. Il regime OSS può configurarsi, secondo i casi, quale “OSS UE” o “OSS non
UE”.
L’adesione al regime OSS deve essere attivata con apposita registrazione telematica. Generalmente, gli
effetti della registrazione decorrono dal primo giorno del trimestre civile seguente quello in cui il soggetto
passivo comunica allo Stato membro di identificazione l’intenzione di iniziare ad avvalersi del regime.
Pertanto, per avvalersi del regime nel quarto trimestre 2023 la registrazione dovrà essere effettuata entro il
30 settembre 2023.
Possono tuttavia verificarsi casi in cui il soggetto passivo cominci ad effettuare prestazioni rientranti
nell’ambito del regime prima di tale data. In questo caso, il regime prende inizio dalla data della prima
prestazione, a condizione che il soggetto passivo abbia comunicato allo Stato membro di identificazione di
avere avviato attività rientranti nel regime entro il decimo giorno del mese successivo a quello della prima
prestazione. Attenzione però perché qualora il soggetto passivo non rispetti tale termine, sarà tenuto a
registrarsi e a dichiarare l’IVA nello Stato membro del destinatario.
AGEVOLAZIONI
In scadenza i bonus energetici 3° e 4° trimestre 2022
Per i crediti d’imposta energia e gas relativi al terzo e quarto trimestre 2022 sono imminenti due importanti
scadenze:
• il 20 settembre scade il termine per comunicare all’Agenzia delle Entrate la cessione dei crediti
maturati dalle imprese per le spese sostenute nel 3° e 4° trimestre 2022.
• il 30 settembre scade il termine per effettuare la “remissione in bonis” che deve necessariamente
essere eseguita prima di procedere all’utilizzo del credito d’imposta in compensazione tramite F24.
Ricordiamo che per regolarizzare l’eventuale mancata comunicazione, entro lo scorso 16 marzo, dei crediti
d’imposta energia del 3° e 4° trimestre 2022, è previsto l’utilizzo della remissione in bonis entro il 30
settembre 2023 a condizione che:
• non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento di cui il
contribuente abbia avuto formale conoscenza;
• il contribuente sia in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
• venga inviata la comunicazione omessa entro il 30 settembre 2023;
• sia versata la sanzione minima di 250 euro tramite modello F24 Elide con il codice tributo “8114”.
AGEVOLAZIONI
Autotrasporto merci: come presentare le domande per il tax credit gasolio
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, D.M. 8 agosto 2023
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, D.M. 4 agosto 2023
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Comunicato 5 settembre 2023 – Autotrasporto di merci per
conto di terzi
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Comunicato 5 settembre 2023 – Trasporto in conto proprio di
merci su strada
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con i DD.MM. 4 agosto 2023 e 8 agosto 2023, preceduti da due
comunicati, ha fornito indicazioni per la presentazione delle istanze relative al credito d’imposta
autotrasporto di merci per l’acquisto di gasolio nel secondo e terzo trimestre del 2022.
Si tratta, in particolare:
• del Credito d’imposta autotrasporto di merci per conto di terzi. Ristoro per acquisto gasolio secondo
trimestre 2022. La Legge n. 197/2022 ha stanziato 200 milioni di euro da destinare alle imprese di
autotrasporto di merci per conto di terzi, quale contributo straordinario erogato come credito
d’imposta, nella misura massima del 12% della spesa sostenuta per acquisto di gasolio nel
secondo trimestre dell’anno 2022. Le istanze potranno essere presentate, esclusivamente sulla
piattaforma implementata da Agenzia delle accise, dogane e monopoli a partire dalle ore 15:00 del
giorno 18 settembre 2023 e fino alle 23,59 del 6 ottobre 2023;
• del Credito d’imposta autotrasporto di merci in conto proprio. Ristoro per acquisto gasolio primo
trimestre 2022. Il D.L. n. 144/2022 e successive modificazioni ha stanziato, 85 milioni di euro da
destinare alle imprese di autotrasporto di merci in conto proprio, quale contributo straordinario
erogato come credito d’imposta, nella misura massima del 28% della spesa sostenuta per
acquisto di gasolio nel primo trimestre dell’anno 2022. Le istanze potranno essere presentate,
esclusivamente sulla piattaforma implementata da Agenzia delle accise, dogane e monopoli a
partire dalle ore 15:00 del giorno 11 settembre 2023 e fino alle 23,59 del 29 settembre 2023.
AGEVOLAZIONI
Bonus sponsorizzazioni sportive 2022: domande entro il 29 settembre 2023
L’art. 81, comma 1, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre
2020, n. 126 ha concesso – ai lavoratori autonomi, alle imprese e a gli enti non commerciali che effettuano
investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano
campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche ovvero società sportive
professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in
discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile – un contributo, sotto forma
di credito d’imposta, pari al 50% degli investimenti effettuati a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31
dicembre 2020. L’incentivo è stato poi prorogato anche per il 2022 dal D.L. n. 4/2022 (c.d. decreto “Sostegniter”), convertito dalla Legge n. 25/2022, per gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino
al 31 marzo 2022.
Il credito d’imposta viene riconosciuto per tutti gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022
fino al 31 marzo 2022 per campagne pubblicitarie e sponsorizzazioni a favore di:
• società sportive professionistiche;
• leghe che organizzano campionati nazionali a squadre, nell’ambito delle discipline olimpiche;
• società e associazioni sportive dilettantistiche, iscritte al Registro tenuto dal CONI, operanti
nell’ambito delle discipline ammesse ai Giochi Olimpici.
Dal 1° agosto e fino al 29 settembre 2023 è aperta la piattaforma per richiedere il credito di imposta per le
sponsorizzazioni sportive 2022. La piattaforma per procedere alla richiesta del credito d’imposta per le
sponsorizzazioni sportive è accessibile al seguente indirizzo:
https://www.sportgov.it/sponsorizzazioni/it/home/.
IRPEF
Tassazione mance personale strutture ricettive: chiarimenti su requisiti e limiti reddituali
Agenzia delle Entrate, Circolare 29 agosto 2023, n. 26/E
L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 26/E del 29 agosto 2023, fornisce chiarimenti sull’imposta
sostitutiva del 5% applicabile alle mance percepite dal personale impiegato nelle strutture ricettive e negli
esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, introdotta dall’art. 1, commi da 58 a 62, della Legge n.
197/2022.
In merito alla determinazione del requisito reddituale e considerato che il comma 62 fa riferimento ai
titolari di “reddito di lavoro dipendente”, spiega l’Agenzia, ai fini del calcolo del limite reddituale ivi previsto,
devono essere inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente conseguiti dal lavoratore, compresi quelli
derivanti da attività lavorativa diversa da quella svolta nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione.
Inoltre, il limite reddituale di euro 50.000 è riferito al periodo d’imposta precedente a quello di
percezione delle mance da assoggettare a imposta sostitutiva, così come specificato nella relazione
tecnica alla Legge di Bilancio 2023.
AGEVOLAZIONI
Bonus edilizi: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate su cessione del credito e sconto in fattura
Agenzia delle Entrate, Circolare 7 settembre 2023, n. 27/E
Con la circolare n. 27/E del 7 settembre 2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune precisazioni sulle
novità apportate dal D.L. n. 11/2023, con riferimento alla disciplina riguardante lo sconto in fattura, la
cessione dei crediti d’imposta e altre disposizioni sui bonus edilizi.
In particolare, la circolare chiarisce:
• l’ambito applicativo delle deroghe previste dal D.L. n. 11/2023, a fronte del generale divieto di
opzione;
• il nuovo perimetro della responsabilità solidale del cessionario del credito, analizzando le
ipotesi al ricorrere delle quali il fornitore o il cessionario del credito non concorrono nella violazione
per colpa grave e nelle quali, quindi, non si configura la responsabilità in solido con il beneficiario
della detrazione, nei casi di carenza dei presupposti costitutivi della stessa;
• le modalità e le tempistiche per il versamento dell’importo pari a 250 euro per ciascuna
comunicazione tardiva previsto ai fini del perfezionamento della remissione in bonis.
Inoltre, il provvedimento di prassi fornisce precisazioni sul divieto di acquisto per le pubbliche
amministrazioni dei crediti d’imposta derivanti dalle opzioni di sconto in fattura e cessione del
credito, nonché sulla facoltà, per il cessionario del credito che non abbia la capienza per utilizzare in
compensazione la quota annuale di credito d’imposta acquistato, di ripartire detta quota in ulteriori dieci
rate annuali di pari importo.
IRPEF
Dal caso “CR7” indicazioni e conferme per la tassazione dei diritti di immagine degli influencer
Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, Sentenza 15 maggio 2023, n. 219
Con la recente Sentenza del 15 maggio 2023, n. 219, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del
Piemonte, Sezione Collegio 2, ha respinto l’appello presentato dal calciatore portoghese Cristiano Ronaldo
contro la decisione che già in primo grado non aveva riconosciuto le sue ragioni sul diritto alla restituzione
dell’IRPEF che riteneva pagata in eccesso.
Il contenzioso verteva sulla tassazione dei redditi dei diritti d’immagine per il periodo in cui il calciatore è
stato residente in Italia, beneficiando del regime dei “neo residenti” (noto anche come “regime dei
Paperoni”), in base al quale i redditi prodotti all’estero da parte di chi si trasferisce in Italia possono essere
tassati in modo forfettario con un’imposta annua di 100mila euro (l’agevolazione può essere estesa anche ai
familiari per i quali il prelievo fiscale si riduce a 25mila euro).
In particolare, i consulenti di Cristiano Ronaldo sostenevano che i compensi derivanti dallo sfruttamento del
diritto di immagine fossero redditi assimilati a quelli di lavoro autonomo ex art. 53, comma 2, lett. b), del
TUIR e, come tali, imponibili nel Paese di residenza del pagatore ai sensi dell’art. 23, comma 2, lett. c). Le
attività si riferivano nello specifico alla concessione del diritto di sfruttamento dell’immagine per scopi
commerciali (pubblicitari e/o promozionali) attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione e all’assunzione dell’obbligo di compiere attività personali determinate o determinabili che comportano la presenza fisica e la
disponibilità di tempo del contribuente (“attività esecutive”).
DICHIARAZIONI
730/2023 in scadenza il 2 ottobre
Entro il 2 ottobre 2023 (il 30 settembre cade di sabato) i contribuenti, direttamente oppure tramite Caf o
professionisti abilitati, potranno presentare il 730/2023, per dichiarare i redditi prodotti nel 2022. La scadenza
vale sia per il 730 ordinario che per quello precompilato.
Ci sarà poi tempo fino al 25 ottobre per correggere eventuali errori a proprio sfavore, tramite un 730
integrativo. Dopo quella data, o in ogni caso per correggere errori a sfavore dell’Erario, sarà invece
necessario presentare un modello Redditi integrativo. La dichiarazione Redditi integrativa potrà essere
presentata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione
originaria nella quale è stato commesso l’errore.
IMPOSTE INDIRETTE
Scade il 2 ottobre il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche 2° trimestre 2023
Il prossimo 2 ottobre 2023 (il termine ordinario del 30 settembre cade di sabato, pertanto la scadenza slitta al
primo giorno non festivo successivo) dovrà essere versata l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche inviate
tramite il Sistema di Interscambio (SdI) relative al secondo trimestre 2023.
Per le fatture elettroniche inviate da parte di contribuenti e intermediari tramite il Sistema di
Interscambio è attivo un servizio web che consente l’integrazione dell’imposta di bollo sulle fatture
elettroniche nei casi di ritardo, omissione o errato versamento dell’imposta.
DICHIARAZIONI
Detrazioni fiscali per spese con carta di credito/debito: conta la data in cui è stata utilizzata la carta
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, in conformità al principio di cassa, gli oneri e le spese per i quali è
riconosciuta una detrazione d’imposta o una deduzione dal reddito complessivo devono essere indicati nella
dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui questi sono stati sostenuti.
Nel caso in cui il pagamento sia effettuato tramite una carta di credito o di debito, al fine di ottenere
l’agevolazione fiscale è necessario fare riferimento al momento in cui la carta è stata utilizzata e non,
invece, alla data in cui avviene l’addebito sul conto corrente del titolare della carta.
Questo principio si applica anche se la data di addebito cade nel periodo d’imposta successivo a quello in
cui è stata utilizzata la carta.
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
In scadenza il termine per il ravvedimento speciale
Il 2 ottobre (in quanto il 30 settembre cade di sabato) scade il termine per poter usufruire del cosiddetto
ravvedimento speciale, agevolazione introdotta dalla Legge di Bilancio 2023, art. 1, commi 174-178, Legge
n. 197/2022.
Il ravvedimento speciale permette di definire in via agevolata le violazioni afferenti ai dichiarativi
validamente presentati per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 o precedenti, con
riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate. Si deve trattare di violazioni non formali e
non rilevabili dal controllo automatizzato, non costatate alla data di versamento di quanto dovuto o della
prima rata con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione ed irrogazione delle
sanzioni, comprese le comunicazioni ex art. 36-ter del D.P.R. n. 602/1973.
Per poter utilizzare il ravvedimento speciale occorre aver validamente presentato la dichiarazione, entro i
termini ordinari o con un ritardo non superiore ai 90 giorni, per quanto infedele.
Le violazioni possono essere sanate presentando una dichiarazione integrativa entro il 2 ottobre 2023,
tramite la quale le violazioni commesse vengono rimosse, ed è necessario altresì versare la maggiore
imposta dovuta, le sanzioni e gli interessi, eventualmente anche in forma rateale, come di seguito
richiamato.
I benefici del ravvedimento speciale sono significativi: la sanzione minima edittale viene ridotta ad 1/18.
Tale sanzione, che normalmente si assesta al 90% (salvo il caso di violazione inerente agli obblighi
dichiarativi di redditi di fonte estera, nel qual caso la sanzione minima è del 120%), anziché godere delle
riduzioni previste nel caso di ravvedimento operoso ordinario, variabili a seconda del momento in cui il
ravvedimento viene posto in essere, si riduce al 5% (pari al 90% / 18). Un ulteriore vantaggio è quello della
possibilità di versare l’imposta dovuta, le sanzioni, come sopra determinate, e gli interessi, in forma
rateale, in massimo otto rate trimestrali.
Il versamento deve avvenire nel rispetto delle seguenti scadenze:
• prima o unica rata entro il 2 ottobre 2023;
• in caso di scelta per il pagamento rateale le successive rate scadranno in data:
o seconda rata 31 ottobre 2023;
o terza rata 30 novembre 2023;
o quarta rata 20 dicembre 2023;
o quinta rata 1° aprile 2024;
o sesta rata 1°luglio 2024;
o settima rata 30 settembre 2024;
o ottava e ultima rata 20 dicembre 2024
Nel caso di pagamento rateale, sulle rate successiva alla prima sono dovuti gli interessi di rateazione,
calcolati al tasso del 2% annuo.
In merito invece agli interessi per ritardato pagamento, la norma non prevede alcuna eccezione a quelle che
sono le regole generalmente applicabili in materia di ravvedimento operoso ordinario. Gli interessi dovuti,
quindi, al fine di determinare le somme dovute, dovranno essere calcolati tenendo in considerazione il tasso
legale e non un tasso fisso.
Si riepiloga l’evoluzione nel tempo del tasso legale di interesse:
• anno 2018: 0,30%;
• anno 2019: 0,80%;
• anno 2020: 0,05%;
• anno 2021: 0,01%;
• anno 2022: 1,25%;
• anno 2023: 5,00%.
Il versamento delle somme dovute dovrà essere effettuato utilizzando i codici tributo individuati dalla
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 14 febbraio 2023, n. 6/E.
IRPEF
La tassazione dei diritti di immagine degli influencer
Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, Sentenza 15 maggio 2023, n. 219
Con la recente Sentenza del 15 maggio 2023, n. 219, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del
Piemonte, Sezione Collegio 2, ha respinto l’appello presentato dal calciatore portoghese Cristiano Ronaldo
contro la decisione che già in primo grado non aveva riconosciuto le sue ragioni sul diritto alla restituzione
dell’IRPEF che riteneva pagata in eccesso.
Il contenzioso verteva sulla tassazione dei redditi dei diritti d’immagine per il periodo in cui il calciatore è
stato residente in Italia, beneficiando del regime dei “neo residenti” (noto anche come “regime dei
Paperoni”), in base al quale i redditi prodotti all’estero da parte di chi si trasferisce in Italia possono essere
tassati in modo forfettario con un’imposta annua di 100mila euro (l’agevolazione può essere estesa anche ai
familiari per i quali il prelievo fiscale si riduce a 25mila euro).
In particolare, i consulenti di Cristiano Ronaldo sostenevano che i compensi derivanti dallo sfruttamento del
diritto di immagine fossero redditi assimilati a quelli di lavoro autonomo ex art. 53, comma 2, lett. b), del
TUIR e, come tali, imponibili nel Paese di residenza del pagatore ai sensi dell’art. 23, comma 2, lett. c). Le
attività si riferivano nello specifico alla concessione del diritto di sfruttamento dell’immagine per scopi
commerciali (pubblicitari e/o promozionali) attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione e all’assunzione
dell’obbligo di compiere attività personali determinate o determinabili che comportano la presenza fisica e la
disponibilità di tempo del contribuente (“attività esecutive”).
La sentenza ha invece confermato il principio difeso dall’Agenzia delle Entrate, secondo cui i proventi da
diritti d’immagine non possano essere considerati come prodotti all’estero, perché l’“attività di
gestione dell’immagine pubblica del campione è strettamente correlata proprio alla persona fisica” e,
dunque, “al suo luogo di residenza”. L’immagine non costituisce il prodotto di un’opera intellettuale, ma
rappresenta una qualità personale del soggetto interessato, inscindibile dalla sua persona.
I redditi derivanti dalla cessione dei diritti di sfruttamento dell’immagine devono quindi essere considerati
come redditi di lavoro autonomo territorialmente prodotti nel Paese di residenza.
La sentenza, coerente con la prassi dell’Amministrazione finanziaria, ha quindi ribadito che l’esercizio
abituale e professionale della gestione dell’immagine rappresenti un’attività di lavoro autonomo ai sensi
dell’art. 53, comma 1, del TUIR e non generi quindi proventi per diritti d’autore (indicati alla lett. b) del comma
2 dell’art. 53 del TUIR). Ne deriva che ai proventi per diritti di immagine non possa essere applicata la
tassazione forfettaria prevista dal comma 8 dell’art. 54, TUIR, esclusivamente riferita al diritto di
autore.
Le indicazioni fornite nel caso specifico sono di indubbia utilità anche per la tassazione dei proventi (non
occasionali) prodotti dai cosiddetti “influencer” ovvero da personaggi popolari nei social network e in
generale seguiti dai media, in grado di influire sui comportamenti e sulle scelte di un determinato pubblico.
La tassazione dei redditi degli influencer (così come quella di numerose nuove “professioni digitali”) può
risultare complessa e nascondere rischi ed insidie.