Le disposizioni sono quindi in vigore e le imprese dovrebbero dotarsi di sistemi di
gestione adatti a soddisfare l’obbligo legislativo.
Tuttavia, molti imprenditori non hanno ancora compreso che questo strumento riguarda le azienda “sane” e non quelle “decotte”! La principale differenza rispetto al vecchio ordinamento è proprio questa! Sempre troppo oppressi dagli adempimenti burocratici e dal fisco, forse non si è compreso ancora bene questo obbligo-opportunità.
Tuttavia, molti imprenditori non hanno ancora compreso che questo strumento riguarda le azienda “sane” e non quelle “decotte”! La principale differenza rispetto al vecchio ordinamento è proprio questa! Sempre troppo oppressi dagli adempimenti burocratici e dal fisco, forse non si è compreso ancora bene questo obbligo-opportunità.
La norma vuole imporre “una cultura finanziaria aziendale”, che obiettivamente in Italia nella PMI scarseggia, al fine di salvare aziende sane dal punto di vista del conto economico (Ebitda positivo), ma con problemi di solvibilità. Andando più nel dettaglio, l’art. 2086, comma 2 recita: L’imprenditore, che operi in
forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale. Benché imposto per legge, come sempre detto, l’impresa che vuole competere non può non dotarsi di modelli di gestione d’impresa adatti a tale scopo, come business plan, gestione della tesoreria a 12 mesi e analisi finanziarie del bilancio e relativi indici.
Occorre assoldare all’interno dell’azienda consulenti o personale molto skillati sull’argomento.
Questa è finanza aziendale, non è fisco! L’obbligo giuridico ci impone di intercettare non più lo «stato d’insolvenza», ma la «crisi finanziaria», identificata come «insolvenza prospettica» a 12 mesi (art. 2 CCII).
Questo è l’obbligo, ma il vantaggio qual è?
Il vantaggio è che un sistema di controllo intercetterà anche la bontà di un progetto di investimento o di una strategia aziendale prima che questa venga attuata!
Questa è la potenza degli strumenti di controllo e previsione: conoscere il risultato di bilancio un anno prima della chiusura d’esercizio e non 6 mesi dopo, come siamo abituati a vedere.
Questo è il salto culturale, il mutamento dell’imprenditore che vuole rimanere nel mercato, ed è a mio parere assurdo che per essere adottato debba essere imposto per legge.
Ma ben venga, se questo può tutelale la salvaguardia della continuità aziendale e prevenire situazioni di crisi aziendali spingendo a trovare alternative, in caso di crisi conclamata, a situazioni spesso molto più pericolose in termini di responsabilità civile e penale per gli imprenditori.
Fabio Messere – Finanzialista®