- Innanzitutto la misura più importante ed aspettata da tutti: la riduzione del cuneo fiscale, per la parte contributiva, nei confronti dei lavoratori dipendenti con redditi fino a 35.000 euro lordi annui
- Misure di contrasto alla povertà e l’esclusione sociale, con attenzione per le famiglie al cui interno siano presenti soggetti fragili, minori o anziani con misure specifiche di sostegno
- migliore sviluppo del tema delle politiche attive del lavoro, preferendo la formazione e l’avviamento al lavoro per chi può lavorare in luogo dei sostegni concessi dallo Stato sino ad oggi
Ma tra le varie novità introdotte ha stabilito un rafforzamento delle attività connesse alla Sicurezza sul Lavoro: dalla Vigilanza alla modifica di alcuni obblighi previsti già dal D.Lgs. 81/08, in particolare ecco gli elementi salienti del Decreto Lavoro sul tema Sicurezza:
- Istituito il Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività scolastiche e formative
- obbligo per i datori di lavoro di nominare il medico competente se richiesto dalla valutazione dei rischi
- l’estensione ai lavoratori autonomi di alcune misure di tutela previste nei cantieri, in precedenza esclusi o opzionali nel D.Lgs. 81/08
- l’obbligo di formazione specifica in capo al datore di lavoro nel caso di utilizzo di attrezzature di lavoro per attività professionali e conseguenti sanzioni in caso di mancanza
- disposizioni in materia di condivisione dei dati per il rafforzamento della programmazione dell’attività ispettiva e di vigilanza nella Regione siciliana e nelle province autonome di Trento e di Bolzano al fine di armonizzare e gestire i dati disponibili a livello nazionale
Il DL 48/2023 inserisce la lettera b-bis all’articolo 37 comma 2 in materia di formazione dei lavoratori e RLS e in particolare recita testualmente: “ La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:
- a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
- b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa
b-bis) il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.”
Quindi entro Giugno 2023 ci attendiamo ulteriori modifiche agli Accordi Stato Regioni per la Formazione in materia di Sicurezza.
Ciò che però ci ha colpito maggiormente nella lettura del testo è l’enfasi posta sugli aspetti tecnologici e tecnici in materia di sicurezza da parte del legislatore.
Infatti il tema della formazione sulle attrezzature, che va quindi aldilà della formazione di base obbligatoria prevista dagli Accordi Stato – Regioni, a carico del datore di lavoro, prevede di dover considerare un programma specifico sulle tecnologie adottate in azienda, infatti il Decreto Lavoro modifica il D.Lgs. 81/08 come segue: «4-bis. Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all’articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.»
C’è molta enfasi su questo tema tanto che il Decreto Lavoro ha previsto delle pene molto severe per il DDL:” Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro per la violazione:
….c) dell’articolo 71, commi 1, 2, 4, 7 e 8 e dell’articolo 73, comma 4-bis”
Ci sarà quindi da aspettarsi forse una ulteriore modifica da inserire nei prossimi Accordi Stato Regioni in materia di Formazione sulle attrezzature dei contenuti e durata di queste attività al fine della prevenzione di infortuni con riferimento alle tecnologie adottate in azienda, sempre in continua evoluzione e che richiedono competenze sempre più avanzate da parte dei lavoratori per poterle utilizzare in sicurezza.