Con risorse che ammontano a quasi 8 miliardi di euro, di cui 5,5 destinati a fronteggiare il
caro energia, il decreto prevede, tra l’altro:
• l’azzeramento degli oneri di sistema per il secondo trimestre 2022. In
particolare sono annullate, per il secondo trimestre 2022, le aliquote relative agli
oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non
domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.
Annullate anche le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle
utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in
media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di
veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico;
• riduzione dell’IVA e degli oneri generali nel settore del gas. Sono assoggettate
all’aliquota IVA del 5% le somministrazioni di gas metano usato per combustione
per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o
effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2022;
• rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas. Sono riconosciute, per il
secondo trimestre del 2022, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di
energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai
clienti domestici in gravi condizioni di salute;
• credito d’imposta, in favore delle imprese energivore, pari al 20% delle spese
sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel
secondo trimestre 2022;
• credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, pari
al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel
secondo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi
termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come
media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato
Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia
subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al
medesimo trimestre dell’anno 2019.