IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante «Misure
urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il
lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» e, in
particolare, l’art. 1-ter che prevede, al fine di mitigare la crisi
economica derivante dall’emergenza epidemiologica da COVID-19,
l’erogazione di contributi a fondo perduto alle imprese operanti nei
settori del wedding, dell’intrattenimento, dell’organizzazione di
feste e cerimonie e del settore dell’Hotellerie-Restaurant-Catering
(HO.RE.CA.), nel limite di spesa complessivo di 60 milioni di euro
per l’anno 2021, destinando un importo pari a 10 milioni di euro del
predetto stanziamento alle imprese operanti nel settore
dell’HO.RE.CA. e un importo pari a 10 milioni di euro alle imprese
operanti nel settore, diverso dal wedding, dell’intrattenimento e
dell’organizzazione di feste e cerimonie;
Visto, altresi’, il comma 2 dello stesso art. 1-ter, che demanda a
un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta
giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, la
definizione dei criteri, delle modalita’ e delle condizioni di
applicazione del medesimo articolo, anche al fine di assicurare il
rispetto del citato limite di spesa e tenendo conto, altresi’, della
differenza tra il fatturato annuale del 2020 e il fatturato annuale
del 2019;
Visto il comma 4 del piu’ volte citato art. 1-ter del decreto-legge
25 maggio 2021, n. 73, che prevede che l’efficacia delle disposizioni
di cui al predetto articolo e’ subordinata all’autorizzazione da
parte della Commissione europea ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3,
del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e, in
particolare, l’art. 10-bis, che dispone che «I contributi e le
indennita’ di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli
esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e
indipendentemente dalle modalita’ di fruizione e contabilizzazione,
spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonche’
ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito
imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della
produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive
(IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e
109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea
L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni, che
dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune
in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea;
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18
dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione
europea L 352 del 24 dicembre 2013, e successive modifiche e
integrazioni, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de
minimis»;
Vista la comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020
C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato
a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» e
successive modificazioni e integrazioni;
Visto l’art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che prevede,
tra l’altro, che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di
cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicita’ previsti
dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i
soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i
predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati,
istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi
dell’art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la
denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115,
«Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro
nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 52, comma 6, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e
integrazioni»;
Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante «Norme per la
tutela della liberta’ d’impresa. Statuto delle imprese» e, in
particolare, l’art. 7, in materia di oneri informativi gravanti su
cittadini e imprese;
Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante «Legge annuale per il
mercato e la concorrenza» e, in particolare, l’art. 1, commi 125 e
seguenti, in materia di trasparenza delle erogazioni pubbliche;
Visto l’art. 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che
istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, la
piattaforma telematica denominata « Incentivi.gov.it »;
Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante
«Disciplina della responsabilita’ amministrativa delle persone
giuridiche, delle societa’ e delle associazioni anche prive di
personalita’ giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre
2000, n. 300»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e
integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e
successive modifiche e integrazioni;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato
con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante
«Istituzione dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive,
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni
dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta,
nonche’ riordino della disciplina dei tributi locali»;
Considerata, pertanto, la necessita’ di dare attuazione a quanto
disposto dal comma 2 dell’art. 1-ter, del decreto-legge 25 maggio
2021, n. 73, adottando il presente decreto, fermo restando che
l’efficacia dell’intervento resta subordinata all’autorizzazione
della Commissione europea rilasciata in esito alla procedura di
notifica ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti
definizioni:
a) «decreto-legge 25 maggio 2021»: il decreto-legge 25 maggio
2021, n. 73, recante «Misure urgenti connesse all’emergenza da
COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi
territoriali», convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio
2021, n. 106;
b) «Quadro temporaneo degli aiuti COVID-19»: la comunicazione
della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final
«Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» e successive
modificazioni e integrazioni;
c) «regolamento de minimis»: il regolamento (UE) n. 1407/2013
della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell’Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, e
successive modifiche e integrazioni, relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
agli aiuti «de minimis»;
d) «regolamento di esenzione»: il regolamento (UE) n. 651/2014
della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive
modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107
e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
e) «microimprese e piccole imprese»: le microimprese e le piccole
imprese, secondo la classificazione contenuta nell’allegato I al
regolamento di esenzione;
f) «TUIR»: il testo unico delle imposte sui redditi approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e
successive modifiche e integrazioni.