In attuazione di tali disposizioni, il Ministero dello Sviluppo economico ha quindi pubblicato sul
proprio sito Internet tre D.M. datati 6 ottobre 2021, con i quali sono stati approvati i modelli di comunicazione dei dati e delle altre informazioni riguardanti l’applicazione:
• del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione
tecnologica e digitale delle imprese, di cui all’art. 1, commi 189-190, della Legge 27 dicembre 2019,
n. 160 e all’art. 1, commi 1051-1063, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (D.Dirett. 6 ottobre 2021
– Modello comunicazione credito d’imposta beni strumentali);
• del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, attività di innovazione
tecnologica e attività di design e ideazione estetica, di cui all’art. 1, commi 200, 201 e 202, della
Legge n. 160/2019, così come definite dal D.M. 26 maggio 2020 (D.Dirett. 6 ottobre 2021 – Modello
comunicazione credito d’imposta per ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione
estetica);
• del credito d’imposta per le spese di formazione 4.0, di cui all’art. 1, commi 46-56, della Legge 27
dicembre 2017, n. 205 e al D.M. 4 maggio 2018 (D.Dirett. 6 ottobre 2021 – Modello comunicazione
credito d’imposta formazione).
Tutti i suddetti D.M. 6 ottobre 2021 stabiliscono che l’invio del modello di comunicazione non costituisce
presupposto per l’applicazione del credito d’imposta e i dati e le informazioni in esso indicati sono acquisiti
dal Ministero dello Sviluppo economico al solo fine di valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle
misure agevolative e l’eventuale mancato invio del modello non determina comunque effetti in sede di
controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria della corretta applicazione della disciplina
agevolativa.
La comunicazione dei dati deve avvenire utilizzando gli appositi modelli approvati dal rispettivo D.M. 6
ottobre 2021, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, tramite PEC agli indirizzi
segnalati dai rispettivi decreti:
• credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali 4.0 – PEC
benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it;
• credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, attività di innovazione
tecnologica e attività di design e ideazione estetica – PEC cirsid@pec.mise.gov.it;
• credito d’imposta per le spese di formazione 4.0 – PEC formazione4.0@pec.mise.gov.it.
I termini di presentazione con riferimento ai crediti d’imposta maturati nel periodo d’imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2019 (2020 per i soggetti “solari”) erano fissati al 31 dicembre 2021, mentre
con riferimento ai crediti d’imposta maturati nei periodi d’imposta agevolabili successivi al predetto periodo d’imposta, il modello di comunicazione va trasmesso entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita a ciascun periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti (e quindi entro il 30 novembre 2022 per i soggetti “solari” con riferimento ai crediti d’imposta 2021).