La misura, come è noto prevede un credito d’imposta che varia in base alla dimensione aziendale e si recupera nella misura rispettivamente del 50% (piccole imprese) 40% (medie imprese) e 30% (grandi imprese), il costo lordo del personale in formazione.
Dal 2021 e anche per il 2022, al fine di incentivare l’adozione di questa misura anche dalle piccole imprese, si riconosce il credito di imposta anche sui costi di formazione svolta da soggetti esterni abilitati al 100%, facendo quindi recuperare in toto questa spesa.
La Manovra prevista dal Governo, per ora fatte salve eventuali modifiche al disegno di legge di bilancio 2022, estende a tutto il 2025 i crediti d’imposta per investimenti in beni (materiali ed immateriali) 4.0 e per innovazione e design e, addirittura, fino al 31 dicembre 2031 il credito d’imposta per ricerca e sviluppo.
Non interviene, invece, sulla scadenza del credito d’imposta formazione 4.0, istituito dalla legge di Bilancio 2018 e rinnovato di anno in anno, senza riscuotere mai particolare fortuna ed interesse da parte delle aziende, tanto che la sua dotazione non è mai stata del tutto utilizzata.
Il decreto interministeriale del maggio 2018 definiva le regole del gioco per accedere al credito di imposta formazione 4.0, che di seguito ricordiamo.
Possono beneficiare del bonus formazione 4.0 tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti e gli enti non commerciali che esercitano attività commerciali, a prescindere da dimensione, tipo di attività svolta e forma giuridica.
Sono escluse:
– le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) o da altre leggi speciali oppure che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
– le imprese destinatarie di sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, D.Lgs n. 231/2001.
Il credito d’imposta viene applicato per le attività di formazione destinate al personale dipendente e finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle conoscenze nelle seguenti tecnologie 4.0:
– big data e analisi dei dati;
– cloud e fog computing;
– cybersecurity;
– simulazione e sistemi cyber-fisici;
– prototipazione rapida;
– sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (Rv) e realtà aumentata (Ra);
– robotica avanzata e collaborativa;
– interfaccia uomo macchina;
– manifattura additiva (o stampa 3d);
– internet delle cose e delle macchine;
– integrazione digitale dei processi aziendali.
L’attività formativa può essere realizzata direttamente dall’impresa con docenti interni oppure possono essere incaricati formatori esterni, i quali devono corrispondere ad una delle seguenti tipologie:
– soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la regione o provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa;
– università, pubbliche o private o a strutture ad esse collegate;
– soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali;
– soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla disciplina europea (norma ISO 9001);
– Istituti tecnici superiori (ITS).
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, con un massimale di 300.000 euro per le PMI e 250.000 per le GI, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili e previo adempimento degli obblighi di certificazione delle spese rilasciate da un revisore dei conti abilitato.
Le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono tenute a redigere e conservare:
– una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte;
– l’ulteriore documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio, anche in funzione del rispetto dei limiti e delle condizioni posti dalla disciplina comunitaria in materia;
– i registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno all’impresa.
Una nota importante rispetto ai tempi di fruizione del beneficio: per le attività svolte nel 2020 c’è tempo fino al 31 dicembre 2021 per la presentazione del credito.
– con riferimento alle attività e alle spese sostenute nei periodi d’imposta 2021 e 2022: entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita a ciascun periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti.