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Il nuovo contributo a fondo perduto per il commercio al dettaglio

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo economico datato 24 marzo 2022, emanato in attuazione del Decreto “Sostegni-ter” (art. 2 D.L. n. 4/2022). È previsto il riconoscimento di nuovi contributi a fondo perduto a favore delle imprese che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio. Le domande di accesso alle agevolazioni potranno essere presentate dal 3 maggio 2022 al 24 maggio 2022, esclusivamente tramite la procedura informatica che sarà messa a disposizione dal Mise1 .

Di Marco Catalani
29/04/2022
in Notizie
0
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Requisiti per accedere al contributo
Possono beneficiare del nuovo contributo a fondo perduto per il commercio al dettaglio, introdotto
dal Decreto “Sostegni-ter”, i soggetti che svolgono in via prevalente attività di commercio al
dettaglio identificate da specifici codici ATECO 2007, come riportati nella tabella2 messa a
disposizione dal Mise.
Devono essere inoltre rispettate le seguenti condizioni:
• l’ammontare dei ricavi relativo al 2019 deve essere non superiore a 2 milioni di euro;
• occorre aver subito una riduzione dei ricavi nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al
2019;
• alla data di presentazione della domanda l’impresa deve avere sede legale od operativa
nel territorio dello Stato e risultare regolarmente costituita, iscritta e attiva nel Registro
delle imprese per una delle attività rientranti nel perimetro della norma;
• alla data di presentazione della domanda l’impresa non deve essere in liquidazione
volontaria o sottoposta a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
• nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato Covid-19, l’impresa non deve risultare
già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come da definizione stabilita dall’art. 2, punto 18, del
Reg. UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, fatte salve le eccezioni
previste dalla disciplina europea;
• le imprese richiedenti il beneficio non devono essere destinatarie di sanzioni interdittive ai
sensi dell’art. 9, comma 2, lett. d, del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
• l’agevolazione è riconosciuta ai sensi e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla
Sezione 3.1 del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19».
1 Anticipiamo fin d’ora che non si tratterà di un click-day ma se le risorse stanziate risulteranno insufficienti a fronte
delle domande presentate e ritenute ammissibili, il Mise provvederà a riconoscere un contributo proporzionalmente
ridotto.
Il contributo spettante
L’importo del contributo viene determinato applicando una percentuale alla differenza tra
l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e l’ammontare medio
mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d’imposta 2019. L’ammontare medio è determinato
dividendo l’importo complessivo dei ricavi di ciascuno dei due periodi d’imposta per il numero dei
mesi in cui la partita IVA è stata attiva nei medesimi periodi.
Le percentuali da applicare sono le seguenti:
a) 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a euro
400.000,00;
b) 50%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a euro 400.000,00
e fino a euro 1.000.000,00;
c) 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a euro 1.000.000,
e fino a euro 2.000.000,00.
ATTENZIONE: Si segnala che, se le risorse stanziate risulteranno insufficienti a fronte delle
domande presentate e ritenute ammissibili, il Mise provvederà a riconoscere un contributo
proporzionalmente ridotto, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi.
La richiesta del contributo
Il Decreto Mise ha chiarito i tempi e le modalità per l’accesso al contributo.
La domanda per l’ammissione ai contributi dovrà essere presentata al Mise – Ministero dello
Sviluppo Economico in via telematica, attraverso un’apposita procedura che sarà resa
disponibile sul sito istituzionale www.mise.gov.it.
Per accedere alla presentazione delle domande sarà necessario autenticarsi tramite Carta
Nazionale dei servizi (CNS) del legale rappresentante dell’azienda richiedente, come risultante
da certificato camerale – il decreto non pare indicare lo SPID quale strumento valido di accesso.
Il codice ATECO e il soggetto autorizzato all’inserimento della domanda verranno verificati tramite
incrocio con i dati del Registro imprese. È pertanto indispensabile verificare i dati presenti in
CCIAA ed eventualmente procedere a rettifica prima della presentazione della domanda in caso di
inesattezze.
Ai fini del completamento della compilazione dell’istanza di accesso all’agevolazione, al soggetto
istante è richiesto il possesso di una posta elettronica certificata (PEC) attiva, correttamente
registrata al Registro Imprese.
ATTENZIONE: Occorre quindi verificare di essere in possesso di carta CNS del legale
rappresentante/titolare dell’impresa e dell’indirizzo PEC attivo e correttamente registrato al
Registro Imprese.

Occorre poi verificare la correttezza delle informazioni presenti in visura in ordine al legale
rappresentante ed al codice ATECO dell’attività esercitata in via prevalente.
In sede di richiesta del contributo deve essere fornito l’IBAN del conto corrente, intestato al
soggetto richiedente, sul quale si richiede l’accredito del contributo; non è previsto l’utilizzo in
compensazione con modello F24.
Qualora il contributo superasse i 150.000 euro è altresì necessario presentare autocertificazione
per la richiesta della documentazione antimafia.

Tags: commercio al dettagliofondo perduto
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Pubblicato “l’Osservatorio Internazionale Crisi d’Impresa” del Consiglio e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti

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