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Fondo per lo sviluppo di tecnologie e applicazioni di intelligenza artificiale: modalità di utilizzo

Criteri e modalità di utilizzo delle risorse del fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di intelligenza artificiale, blockchain e internet of things. (22A00630) (GU Serie Generale n.25 del 31-01-2022)

Di Marco Catalani
14/02/2022
in Notizie
0
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IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con

IL MINISTRO
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l’art. 1, comma 226, della legge 30 dicembre 2018, n. 145
(legge di bilancio 2019), come modificato dall’art. 39-ter, comma 1,
del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 12, che istituisce,
per perseguire gli obiettivi di politica economica e industriale,
connessi anche al programma Industria 4.0 ora Transizione 4.0,
nonche’ per accrescere la competitivita’ e la produttivita’ del
sistema economico, nello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico, un Fondo per interventi volti a favorire lo
sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di intelligenza
artificiale, blockchain e internet of things e prevede che, con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti criteri e
modalita’ di utilizzo delle risorse del Fondo, al fine di favorire il
collegamento tra i diversi settori di ricerca interessati dagli
obiettivi di politica economica e industriale, la collaborazione con
gli organismi di ricerca internazionale, l’integrazione con i
finanziamenti della ricerca europei e nazionali, le relazioni con il
sistema del capitale di rischio (venture capital) italiano ed
estero;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea
L 187 del 26 giugno 2014, come modificato dai regolamenti della
Commissione n. 1084/2017 del 14 giugno 2017 e n. 2020/972 del 2
luglio 2020, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con
il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione
europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea
agli aiuti «de minimis»;
Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione
europea L 352 del 24 dicembre 2013, come modificato dal regolamento
(UE) 2019/316, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de
minimis» nel settore agricolo;
Visto il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea
L 190 del 28 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli
107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli
aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
Vista la comunicazione 2016/C 262/01 della Commissione europea
sulla nozione di aiuto di Stato di cui all’art. 107, paragrafo 1, del
trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
Vista la comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione europea del
27 giugno 2014, inerente alla «Disciplina degli aiuti di Stato a
favore di ricerca, sviluppo e innovazione»;
Vista la strategia nazionale per l’intelligenza artificiale
(settembre 2020), sottoposta a consultazione pubblica in data 1°
ottobre 2020, e le successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la strategia italiana per la blockchain e i registri
distribuiti elaborata dal Gruppo di esperti selezionati dal Ministero
dello sviluppo economico, sottoposta a consultazione pubblica in data
18 giugno 2020, e le successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la proposta della Commissione europea COM(2018) 434 final del
6 giugno 2018 per un regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio istitutivo del programma Europa digitale per il periodo
2021-2027;
Vista la proposta della Commissione europea COM(2018) 435 final del
7 giugno 2018 per un regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio istitutivo del programma Orizzonte Europa per il periodo
2021-2027;
Visto l’art. 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n.
243, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n.
18, che dispone che il riparto delle risorse dei programmi di spesa
in conto capitale finalizzate alla crescita o al sostegno degli
investimenti da assegnare sull’intero territorio nazionale, che non
abbia criteri o indicatori di attribuzione gia’ individuati alla data
di entrata in vigore della presente disposizione, deve essere
disposto anche in conformita’ all’obiettivo di destinare agli
interventi nel territorio delle Regioni Abruzzo, Molise, Campania,
Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna un volume
complessivo di stanziamenti ordinari in conto capitale almeno
proporzionale alla popolazione residente;
Visto l’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato
dall’art. 41 del decreto-legge del 16 luglio 2020, n. 76, convertito
con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che prevede
la nullita’ degli atti amministrativi, anche di natura regolamentare,
che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione
di progetti di investimento pubblico in assenza dei corrispondenti
CUP che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso;
Tenuto conto che l’art. 1, comma 226, della citata legge 30
dicembre 2018, n. 145, come successivamente modificato, prevede che,
per l’attuazione dell’intervento del Fondo istituito con il medesimo
comma, il Ministero dello sviluppo economico, ferma restando la
propria funzione di amministrazione vigilante, si avvale della
societa’ Infratel Italia S.p.a. mediante apposita convenzione, ai cui
oneri si provvede nel limite massimo dell’1 per cento delle risorse
del Fondo medesimo;
Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante «Norme per la
tutela della liberta’ d’impresa. Statuto delle imprese»;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti
definizioni:
a) «Fondo»: il Fondo istituito nello stato di previsione del
Ministero dello sviluppo economico dall’art. 1, comma 226, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dall’art. 39-ter,
comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 12, per interventi
volti a favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di
intelligenza artificiale, blockchain e internet of things;
b) «Infratel»: Infratel Italia S.p.a.;
c) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;
d) «PMI»: le micro, piccole e medie imprese, come definite
dall’allegato 1 del regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014.

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Tags: intelligenza artificialenuove tecnologie
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