È stato aperto il canale telematico con cui gli operatori del settore tessile, moda, calzature e pelletteria
possono richiedere il credito d’imposta calcolato sulle rimanenze di magazzino previsto dall’art. 48-bis del
decreto “Rilancio” (D.L. n. 34/2020).
L’agevolazione, introdotta come forma di sostegno alle imprese del settore tessile e moda in periodo Covid,
consiste nel riconoscimento di un credito d’imposta pari al 30% del valore delle rimanenze finali di
magazzino eccedente la media del valore registrato nei 3 anni precedenti a quello di spettanza del
beneficio.
Possono beneficiarne gli operatori che rientrano nei settori economici indicati dal decreto del Ministero dello
sviluppo economico del 27 luglio 2021. Il credito d’imposta è riconosciuto sull’aumento delle rimanenze finali
di magazzino limitatamente al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del D.P.C.M. 9 marzo
2020 (il 2020) e a quello in corso al 31 dicembre 2021.
Con Provvedimento direttoriale n. 293378 del 28 ottobre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che tale
comunicazione debba essere inviata telematicamente, utilizzando il modello approvato con Provvedimento
n. n. 262282 dell’11 ottobre 2020, nei seguenti termini:
• dal 29 ottobre 2021 al 22 novembre 2021, con riferimento al periodo d’imposta in
corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al D.P.C.M. 9 marzo 2020;
• dal 10 maggio 2022 al 10 giugno 2022, con riferimento al periodo d’imposta in corso
al 31 dicembre 2021.
Il Provvedimento precisa che la fruizione del credito è consentita solo a seguito
dell’adozione della decisione di autorizzazione della misura da parte della Commissione
Europea. Dopo il via libera della UE, gli operatori potranno utilizzare il credito,
esclusivamente in compensazione, entro e non oltre il periodo d’imposta successivo a
quello di maturazione.