Agenzia delle Entrate, Circolare 22 settembre 2021, n. 11/E
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 22 settembre 2021, n. 11/E, ha fornito chiarimenti
in merito allo stralcio automatico dei carichi che, alla data del 23 marzo 2021, avevano
un importo residuo non superiore a 5.000 euro, affidati all’agente della riscossione
dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, come previsto dall’art. 4, commi da 4 a 9, del
decreto “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modifiche dalla Legge 21
maggio 2021, n. 69).
Oltre ai chiarimenti sui debiti che possono essere annullati, sui contribuenti che possono
beneficiare della misura e sulle tempistiche, nel documento l’Agenzia si sofferma sui criteri
di determinazione del limite di reddito di 30.000 euro riferito al 2019, superato il quale il
contribuente esce dall’ambito applicativo dello stralcio.