Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 17 settembre 2021, n. 611
Le spese sostenute per la ristrutturazione di un appartamento destinato, alla fine dei lavori,
a diventare studio professionale, non fruiscono della corrispondente detrazione
fiscale, in quanto la stessa vale solo per gli interventi effettuati su immobili residenziali.
Diverso il discorso per le spese di efficientamento energetico, applicabili a prescindere
dalla tipologia degli immobili.
Previste tante novità?
Con la Risposta n. 611 del 17 settembre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la
norma di riferimento dell’agevolazione dedicata alle ristrutturazioni edilizie (art. 16-bis del
Tuir) che prevede una detrazione dall’Irpef del 36% delle spese sostenute, fino a un
ammontare massimo complessivo delle stesse pari a 48mila euro (elevata al 50%, su un
limite di spesa pari a 96mila euro, per i costi sostenuti tra il 26 giugno 2012 ed il 31
dicembre 2021), stabilisce che gli interventi devono essere eseguiti su edifici residenziali o
su parti di edifici residenziali di qualunque categoria catastale, anche rurale, esistenti.
Sono pertanto esclusi i lavori realizzati su edifici o su parti di edifici non residenziali.
A differenza di questa agevolazione, l’ecobonus (art. 14, comma 1, D.L. n. 63/2013) si
applica a tutti gli edifici esistenti, anche non “residenziali”.
Ciò premesso, il cambio d’uso post operam dell’appartamento, che il contribuente
istante intende ristrutturare e riqualificare energeticamente, porterà inevitabilmente
alla perdita dei benefici fiscali disciplinati dall’art. 16-bis del Tuir, mentre resterà in
vita la detrazione fiscale prevista, per gli interventi di efficienza energetica, ex art. 14
del D.L. n. 63/2013.